L’offerta di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, non integra la fattispecie di Instigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore Cass. S.U. 18 ottobre 2012 n. 47604

Le Sezioni Unite, chiamate a decidere se integrasse il reato di cui all’art. 82 del D.P.R. 30 ottobre 1990 n. 309 la commercializzazione e la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacienti, hanno affermato che, salvo l’ipotesi di configuare il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), tale comportamento non integra il reato de quo.

I Giudici di Piazza Cavour, difatti, pur rilevando che ogni tipo di pubblicità avente ad oggetto prodotti droganti deve ritenersi illegittima, anche ai sensi della normativa internazionale (Convenzione di Vienna 1971), nonchè ai sensi della normativa nazionale che anticipa la tutela penale ad ogni forma di propaganda, non è tuttavia da ritenersi tale la mera offerta di semi della pianta da cui sono ricavabili sostanza stupefacenti.

La mera vendita di sementi non è vietata, trattandosi di semplice atto preparatorio e quindi non rientrante neanche nell’ipotesi di tentativo punibile, poichè “non idoneo in modo equivoco” alla cosumazione di detto reato, non essendo deducibile l’effettiva destinazione di detti semi.

La semplice pubblicità, che non mira a proporre modelli di comportamento o a persuadere il cosumatore a mantenere un determinato comportamento non può essere confusa con il concetto, ben più complesso, di proselitismo.

A questo si aggiunga che, secondo gli Ermellini, non è possibile equiparare la nozione stupefacente a quella di pianta, salvo una illegittima equiparazione estensiva che travalica il significato letterale, violando il principio di tassatività ed analogia propria del diritto penale.

Sarà qundi, in via sussidiaria, valutare la sussistenza del reato di istigazione a delinquere, ai sensi dell’art. 414 codice penale, non essendo, tra l’altro, richiesta la punibilità in concreto della condotta istigata, ai fini della punibilità.