Responsabilità Medica: Insufficiente la probabilità statistica: Cass. sez. IV 14 gennaio 2013 n. 1716

In materia di valutazione del nesso di causaltà, l’accertamento del nesso causale a seguito della condotta omissiva del sanitario non può essere desunta unicamente da dati meramente statistici.

per i Giudici di Piazza Cavuor dall’esame della consulenza è emersa l’impossibilità di determinare con certenza, ovvero “nel senso di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, prossima alla certezza”  la seguenza fisiopatologica che ha determinato l’evento dannoso, per il quale il medico è stato condannato in secondo grado per il reato di lesioni colpose e a risarcire il danneggiato con una somma di euro ventimila.

Secondo la Suprema Corta nella ricostruire il nesso eziologioco nella causazione dell’evento dannoso, non è possibile prescindere da tutti gli elementi afferenti alla causa di detto evento, essendo necessario conoscere tutti gli aspetti fattuali che gli aspetti scientifici dall’esordio sino alla successiva evoluzione della patologia.

Solo successivamente è possibile analizzare la condotta colposa, nel caso di specie omissiva, imputabile al sanitario ed effettuare il giudizio controfattuale al fine di verificare se, eseguita la condotta dovuta, l’evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La Cassazione, operando un distinguo tra probabilità statistica e probabilità logica, ha, infine, evidenziato come la probabilità statistiche, anche alta, che un evento possa essere imputato alla condotta omissiva, non può avere alcun valore eziologico effettivo, quando risulti che il medesimo eventoè stato causato da una diversa condizione, verificatasi a prescindere dalla condotta del soggeto agente.