Guida in Stato di ebbrezza: il condannato ha diritto ad usufruire dei lavori di pubblica utilità, anche se mancano gli enti convenzionati. Cass. 2 febbraio 2012 n. 4927

Spesso chi richiede di essere ammesso ai Lavori di Pubblica Utilità si scontra con l’impossibilità di accedervi per mancanza di disponibilità con gli enti convenzionati.

Sul punto è intervenuta Piazza Cavour che con la sentenza 4927/2012 ha riconociuto un vero e proprio diritto, in capo al guidatore sorpreso in stato di ebbrezza, a communare la pena.

Tale diritto che vale anche qualora il Tribunale non disponga di enti convenzionati, non essendo un onere del condannato cercarsi da sè un ente in grado di fargli svolgere i Lavori di Pubblica Utilità

La norma, difatti prevende che  “la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità“, senza imporre un onere a carico dell’imputato di attivarsi al fine di trovare un ente convenzionato.

La Cassazione accogliendo il ricorso presentato dal condannato per la violazione dell’art. 186 Codice della Strada,  ha stabilito che la mancanza di enti convenzionati non poteva costituire un’ostacolo alla cincessione del beneficio del lavoro sostituito.

Resta, in ogni caso, auspicabile che i Tribunali stringano convenzioni in modo da garantire la fruibilità dei Lavori di Pubblica Utilità, vista la grande incidenza dei reati previsti e puniti dagli articol1 186, 186 – bis e 187  Codice della Strada.