Minori: No al Perdono Giudiziale se pende un altro precedente procedimento. Cass. 18 gennaio 2013, n. 2725

Non può essere concesso il Perdono Giudiziale al minore se, su di lui, pende un procedente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 169 c.p., difatti il Giudice deve tenere conto della gravità del fatto ai sensi dell’art. 133 c.p.

Dovendosi valutare la personalità del minore che, per definizione è in formazione, il Giudice deve effettuare una prognosi sulla stessa, esaminando lo stato di incensuratezza, la condotta tenuta dal minore successivamente alla commissione del reato, nonchè le condizioni familiari e sociali in cui si esprime la personalità del minore.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, non è sufficiente a concedere il beneficio del perdono giudiziale a fronte della giovane età del reo  o della confessione resa, ma occore un esame delle condizioni del minore, compresa l’eventuale esistenza di ulteriori procedimenti o pendnenze a suo carico.

La Suprema Corte ha quindi censurato la decisione del GUP poichè «ha fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (che è l’elemento strutturale dell’istituto), sul dato di incensuratezza dell’imputato, giacché l’assenza di precedenti penali è solo uno dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’art. 133 Cp ai fini della formulazione del giudizio prognostico (art. 169, comma 1, Cp).

In proposito, se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può basarsi anche su uno solo di tali plurimi elementi, egli, in tal caso, deve dare conto di siffatta scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio, l’incensuratezza) prevalga in modo determinante sugli altri (ad esempio, la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò che è ancora più pregnante nel giudizio minorile, avente a oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell’incensuratezza (di per sé riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quantomeno) le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali».