Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19

Il Governo ha finalmente emanato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente discutibili che, fino ad oggi, hanno pesantemente influenzato i diritti dei cittadini.

L’emanazione del Decreto Legge, infatti, ha riportato la questione dall’alveo degli atti amministrativi dell’esecutivo all’aula parlamentare che, come prevede la Costituzione, sarà chiamata a convertire il Decreto Legge entro il termine di 60 giorni.

Finalmente il Parlamento assume il ruolo che gli spetta a tutela dei diritti dei cittadini nell’interesse pubblico generale.

Il Decreto Legge, quindi, ha risolto la questione prettamente tecnico formale di provvedimenti, andato, nel merito, a sistemare tutte quelle criticità che ponevano i DPCM approvati a partire dal giorno 8 marzo 2020, arginando altresì gli eccessi di alcune Procure che ritenevano di poter contestare reati più gravi quali quelli previsti dall’articolo 260 Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) i che sostenevano la possibilità di intervenire con il sequestro dei veicoli..

Infatti l’articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 riscrive completamente il sistema sanzionatorio.

Il comma 1 chiarisce che:

“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000″.

Si passa dalla misura penale prevista dai DPCM alla sanzione amministrativa regolata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ma sempre detto comma fa di più.

Infatti pone un freno alle procure chiarendo che:

– non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale;

– non si applica ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità

– Se il mancato rispetto delle predette misure avviene
mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, escludendo, di fatto, la sequestrabilità dei veicoli.

Viene, di fatto, escluso l’ambito penale per il mero mancato assolvimento agli obblighi previsti dal decreto, risolvendo alcune criticità poste dai DPCM, con la previsione di cui al comma 8 che prevede ” disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’.”

Chi, quindi, prima del 25 marzo 2020 è stato denunciato dalle forze di polizia per la violazione dell’articolo 650 codice penale, si troverà ora a dover pagare una sanzione amministrativa di € 200,00, senza veder tuttavia “macchiato” il proprio certificato del casellario penale.

Risolte le criticità in ordine all’inapplicabilità dell’articolo 650 codice penale, che tra l’altro lo scrivente aveva già evidenziato, rimangono alcuni dubbi sulla scelta delle parole usate anche stavolta dal legislatore che rimangono vaghe e non chiare.

L’utilizzo dei termini “evitare”, “limitazioni” lasciano troppi dubbi all’interprete anche sotto il profilo dell’applicabilità della sanzione amministrativa.

Sarebbe opportuno, tra l’altro, che lo Stato, ma anche le Regioni e gli enti locali chiarissero in maniera precisa quali sono i veri e propri divieti in modo da rendere evidente quali sono le condotte sanzionate.

Pur nell’emergenza non si può fare a meno che chiedere a chi emana norme suscettibili di sanzioni uno sforzo atto a rendere pienamente conoscibile al cittadino cosa si può e cosa non si può fare.

Sarà ora compito quindi delle Autorità Amministrative chiamate ad elevare le relative sanzioni o a dirimere i ricorsi, o del Giudice valutare non solo le eventuali giustificazioni delle persone sanzionate, ma anche la chiarezza della norma che si suppone violata, con il rischio di veder applicate dette norme in maniera tanto disomogenea da rendere di fatto imprevedibile sapere a priori quale sia il comportamento lecito e quello illecito.

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