Lo ha stabilito il Giudice dell’Udienza Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, con propria ordinanza del 26 novembre 2014.
In seguito alla notifica dell’avviso 415 – bis codice di procedura penale, l’avvocato d’ufficio nominato per i tre coimputati, dopo aver esaminato la documentazioni ed aver avuto un colloquio con gli indigati, riscontrando un possibile incompatibilità delle posizioni, aveva rappresentato tempestivamente al Pubblico Ministero l’opportunità di provvedere alla nomina di altro difensore per i coindagati.
Il Pubblico Ministero, accogliendo le perplessità del difensore d’ufficio, provvedeva a nominare altri due difensori, senza tuttavia notificare a detti difensori l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
All’udienza preliminare, i difensori dei due coimputati hanno eccepito detto vizio, sottolineando come la mancata notifica dell’avviso 415 – bis c.p.p. ha, di fatto, leso il diritto dei loro assistiti a difendersi, non avendo potuto effettuare le opportune scelte difensive con il supporto e la consulenza dei rispettivi legali.
Il G.U.P., accogliendo la tesi delle difese, ha ritenuto che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provvedere a notificare nuovamente l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai nuovi difensori nominati al fine di non comprimere il diritto di difesa degli indagati.
Il Giudice ha rilevato come tale omessa notifica sia una nullità insanabile e, pertanto, ogni atto successivo debba essere ritenuto affetto da tale nullità, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affichè provveda a notificare l’avviso delle indagini preliminari ai nuovi difensori.