DASPO – se la manifestazione sportiva è sospesa, è legittimo manifestare – Cassazione 28 gennaio 2014 n. 3713

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza 3713/2014, hanno privilegiato l’interpretazione letterale della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, commi 1 e 6.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, difatti, che l’articolo 6 della predetta legge 401/1989 consente al Questore, nei confronti di coloro che risultano condannati nei precedenti cinque anni, anche con sentenza non definitiva, di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè alle vie di accesso ed ad ogni luogo che risulti connesso a detta manifestazione.

Ha precisato la Suprema Corte che la finalità di detta norma è unicamente il garantire la sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni sportive, che si svolgono in seno alle federazioni e agli enti sportivi riconosciuti cal CONI, e non già il quello di tutelare la sicurezza pubblica in occasiuone di qualsiasi tipo di manifestazione collegata o ricollegabile all’attività sportiva.

Nel caso esaminato dalla Corte, aderendo a diversi precedenti giurisprudenziali (Cass. 27067/2010 – Cass. 44431/2011, ha avuto modo di rilevare come il divieto sia limitato ai luoghi presso cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè quelli ad essi strettamente collegati, sicchè è condizione necessaria, affinchè il DASPO possa dispiegare i propri effetti, che la manifestazione sportiva si svolga in concreto.

Il mancato svolgimento dell’incontro, quindi, determina una insussistenza del fatto penalmente rilevante, proprio perchè il divieto e l’obbligo di presentazione devono essere strettamente collegati allo svolgimento della manifestazione, la cui sicurezza è il fine a cui mira egge 13 dicembre 1989, n. 401.