Corte Costituzionale: “Fini – Giovanardi”, incostituzionale l’equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi per quanto attiene le modifiche intervenute agli articoli 73 (produzione, traffico. e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), 13 e 14 ( tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri per la formazione delle tabelle)del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti.

Con tale decisione, Palazzo della Consulta ha ritenuto che l’articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, con cui si è provveduto alla conversione con modificazioni degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, violasse l’articolo 77 c. 2 della Carta Costituzionale.

La Corte, infatti, ha rilevato come “Furono inseriti emendamenti estranei all’originalità del decreto” avente ad oggetto le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.

A seguito della pronuncia della Corte viene ad essere, di fatto, dichiarato illegittimo il medesimo trattamento sanzionatorio tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, rivivendo, così, il testo della precedente legge Iervolino-Vassalli, così come era stata modificata a seguito della consultazione popolare del 1993, che prevedeva, per violazioni dell’articolo 73 aventi ad oggetto le droghe leggere, la reclusione da due a sei anni.

La questione di illegittimità costituzionale delle norme indicate è stata sollevata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione.

Con la pronuncia dei Giudici Costituzionali viene quindi dichiarate incostituzionale la norma con cui vengono parificate, a fini sanzionatori, droghe pesanti e leggere.

La legge Fini-Giovanardi aveva quindi aumentato la pena, prima compresa tra anni due e anni sei di reclusione per la violazione dell’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti, qualora si trattasse di droghe leggere, equiparandola al regime sanzionatorio per le cosiddette droghe pesanti, ovvero, fatta salva l’applicazione del comma 5 del medesimo articolo 73, punendo tale condotta con la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro.

In attesa delle motivazioni, sembra che la pronuncia della Corte Costituzionale abbia tratto origine da un errore procedurale con cui le norme della Fini – Giovanardi hanno modificato la disciplina in materia di stupefacenti.

Parrebbe, quindi, che la Corte non sia entrata nel merito della distizione tra droghe leggere e droghe pesanti, ma si sia limitata ad esaminare l’iter legislativo con cui le norme che hanno posto fine a tale distinzione sono entrate nella legislazione vigente.