Con la sentenza 9464/2013, la Corte di Cassazione ha esaminato il provvedimento ablativo previsto dall’articolo 186 c. 2 lettera c) del Codice della Strada, che dispone la confisca, dell’autoveicolo condotto da chi, a seguito della prova etilometrica risulta avere un valore accertato superiore a 1,5 gtammi per litro (g/l).
La norma, infatti, dispone che, con la sentenza di condanna o con il provvedimento che accoglie l’applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se sospeso condizionalmente, è sempre disposta la confisca dell’autoveicolo, sal vo che il veicolo stesso appartenga a persona estrane al reato.
Nel caso in esame, tuttavia, la Cassazione ha esaminato il caso in cui il veicolo appartenga ad una società in nome collettivo.
La corta ha evidenziato come il legislatore, parlando del veicolo del trasgressore, usi il termine “appartenere” e non i termini ben opiù tecnici di “proprietà” o “intestazione”.
Vista l’atecnicità di tale termine, pertanto, non è di ostacolo alla confisca del veicolo l’intestazione dello stesso a una società, qualora il conducente vanti un effettivo e concreto dominio sullo stesso, a prescindere dalla formale intestazione sui pubblici registr.
Tale dominio, secondo i Giudici di Palazzo Cavour, “può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali”.
Sulla base di tale presupposto la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di confisca emesso da Tribunale.