Cassazione: Cani in macchina causa shopping: è abbandono di animali. Cass. Pen. Sez. III del 7 febbraio 2013 n. 5971

Pugno duro da parte dei Giudici di Piazza Cavour, nei confronti di chi lascia gli amici a 4 zampe in auto per dedicarsi allo shopping.

I Giudici hanno condannato due proprietari due cagnolini lasciati per più di 5 ore sotto il sole cocente di luglio per potersi dedicare allo shopping.

A nulla è valso che nell’automobile, lasciata sotto il sole era stata lasciata una ciotola piena d’acqua e che i finestrini fossero stati lasciati  aperti per qualche centimetro al fine di carantire il ricircolo dell’aria

Secondo la corte, difatti, il reato non è rubricabile come maltrattamento di animali, ma di abbandono.

Già in primo grado, il Tribunale di Alessandria aveva ritenuto che i due imputati fossero,  in concorso, colpevoli del reato di abbandono di animali, previsto e punito dall’art. 727 del vigente Codice Penale.

 A nulla è valsa la difesa degli imputati, articolata sulla mancanza dell’elemento soggettivo, avendo gli stessi fatto di tutto affinchè fossero garantiti i bisogni degli animali – acqua e ricircolo d’aria – durante i giri all’interno del Centro Commerciale.

Gli ermellini, riprendendo la sentenza n. 44902 / 2012 ha rigettato il ricorso, ritenendo che il comportamento fosse assolutamente incompatibile con la natura dell’animale stesso, che non limita i propri bisogno alla necessità di avere acqua e il ricircolo d’aria.

I cani, infatti,  potevano essere vittime di uno stato di paura e sofferenza e, pertanto, veniva meno quel naturale dovere di custodia e cura che grava sul prorpietario.

Per Piazza Cavour, quindi, si tratta di un comportamento omissivo che, di fatto, integra l’abbandono dell’animale, per cui è giustificata la sanzione penale prevista dall’articolo 727 codice penale, essendo pienamente dimostrata la negligenza degli imputati e quindi la responsabilità colposa nel reato contravvenzionale, ma non una imputabilità per il più grave reato di maltrattamento di animale.