La sesta sezione penale di Piazza Cavour, pronunciandosi sul possesso di una elevata quantità di dosi di sostanze stupefacenti, rileva come tale circostanza non sia probante di un’attività di spaccio a carico dell’imputato.
La Corte, difatti, evidenzia come il Giudice debba fare ricorso alle comuni regole probatorie anche in materia di detenzione di sostanze stupefacenti.
Si deve escludere, secondo la Cassazione, che la norma incriminatrice del testo unico 309/1990 introduca una qualsiasi forma di prova legale e, conseguentemente, una presunzione di colpevolezza.
ll superamento da parte del detentore dei massimi tabellari non dimostra, di per sè e al di là di altri elementi che la sostanza posseduta sia destinata all’uso di terzi.
La norma di cui all’articolo 73 del Testo Unico, punisce la detenzione che appaia , in ogni suo elemento destinata ad un uso non esclusivamente personale.
Non si è quindi di fronte ad una presunzione legale, nè assoluta nè relativa, di responsabiltià penale del detentore di quantità “oltre i limiti tabellari” non essendo, tra l’altro, l’imputato a dover dimostrare l’uso esclusivamente personale di dette sostanze.
In conclusione, la Corte, ritiene che l’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 introduce una inversione dell’onere della prova, dovendo, quindi, trovare applicazione i criteri ordinari e, quindi, sarà onere del Pubblico Ministero fornire elementi idonei a valorizzare la tesi di utilizzo non meramente personale, attraverso elementi fattuali che siano concordanti.