Con la sentenza n. 5396 del 9 gennaio 2015 pubblicata il siuccessivo 5 febbraio 2015, la Sezioni Unite della Corte di Cassazioni hanno rafforzato il principio secondo cui l’esecuzione della prova etilometrica, da parte della Polizia Giudiziaria, va annoverata tra gli atti urgenti non ripetibili e, pertanto, l’autorità che procede deve comunicare all’indagato la facoltà di farsi assistere dal difensore.